Per l’indennità di vacanza già valido il nuovo patto

Pubblicato il 14 maggio 2009 Ieri, il Quotidiano ha riportato l’interpretazione fornita dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sulla “corretta applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale” alla luce dell’accordo interconfederale 15 aprile 2009 per la riforma degli assetti contrattuali da valere per le imprese del sistema Confindustria. Si tratta di una interpretazione inesatta che merita di essere corretta, visto l’iniziale intento dell’intesa che è quello di voler fornire, alle imprese e ai lavoratori, elementi di certezza e non motivi di contenzioso. Proprio al fine di costruire un impianto contrattuale completo, che non crei altri dubbi interpretativi, ma acceleri i tempi di conclusione dei contratti, da Confinduatria fanno sapere che: “il pagamento dell’Ivc (previsto dalle regole del 1993, oggi sostituite) non è più dovuto in relazione al rinnovo di tutti i contratti scaduti dopo il 15 aprile 2009 ma anche di quelli scaduti anteriormente al 15 aprile 2009 ma per i quali, a quella data, non fosse stato già avviato il confronto negoziale”. Dunque, solo per i rinnovi di contratti scaduti in precedenza e per i quali il confronto negoziale è stato avviato prima del 15 aprile 2009, è possibile corrispondere l’Ivc, condividendo così l’affermazione della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti nella parte in cui riconosce che non può essere interrotta l’eventuale erogazione in atto dell’indennità di vacanza contrattuale.
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