Per l’ospedale privato non c’è l’Iva differita

Pubblicato il 10 ottobre 2006

La Cassazione, con la sentenza 20540 del 22 settembre 2006, interviene ad inquadrare l’ambito applicativo dell’articolo 6, comma 5, del decreto 633/72, chiarendo che il beneficio dell’Iva a esigibilità differita in materia sanitaria è limitato ai casi in cui il cessionario sia un ente ospedaliero di diritto pubblico. D’altro canto l’eccezione al principio generale, dettata dall’articolo 6, comma 5, del decreto 633/72 (legge Iva), ha lo scopo di evitare che le imprese che forniscono beni e servizi ad enti soggetti a contabilità pubblica, che come è noto è caratterizzata da ritardi nei pagamenti delle commesse, possano essere danneggiate da un immediato versamento dell’Iva, non seguito dal pagamento delle fatture emesse. 

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