Per scegliere il legale serve la gara

Pubblicato il 30 maggio 2008 Il TAR della Campania, sezione di Napoli, con sentenza n. 4855/2008 ha dichiarato illegittima la deliberazione della giunta comunale del comune campano con la quale è stato conferito l'incarico di patrocinio e consulenza legale dell'ente ad un professionista esterno senza l'indizione di una procedura selettiva e senza valutare la domanda ed il curriculum presentati dal ricorrente.

Secondo il Tribunale amministrativo, l'ente comunale ha violato il principio costituzionalmente garantito di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione e i principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità, principi recepiti dall'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 32 del D.L. n. 233/2006 (Decreto Bersani).

Proprio tali principi impongono alle amministrazioni tutte le misure necessarie al fine di rendere possibile il controllo sull'imparzialità della procedura selettiva.

A tal proposito i giudici amministrativi, con riferimento agli indirizzi fissati nella circolare n. 2/2008 dal ministero della funzione pubblica, condividono la necessità dell'adozione di appositi atti regolamentari relativi alle procedure comparative.

Infine, si precisa, il conferimento di un professionista rientra tra le competenze esclusive dei dirigenti.
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