Per un incidente non si rifà l'esame

Pubblicato il 10 ottobre 2008
Il Tar della regione Emilia Romagna, sezione di Bologna, con sentenza n. 3979 dell'11 settembre scorso, ha precisato che la misura cautelare della revisione della patente di guida, ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada, deve essere adottata solo in presenza di gravi violazioni, effettivamente imputabili al destinatario del provvedimento, che manifestino una pericolosità intrinseca del soggetto ai fini della sicurezza stradale.
Il tema della confisca dell'auto è invece stato oggetto di una decisione del Tribunale di Trento del 9 luglio 2008, in un caso in cui un conducente, dopo essere stato sanzionato varie volte per guida in stato di ebbrezza, era incorso, prima della revisione estiva del codice, in un controllo ed era risultato nuovamente positivo all'etilometro. I giudici trentini, confermando la responsabilità penale dell'uomo, hanno applicato anche la confisca definitiva del veicolo dello stesso ritenendo che l'infrazione accertata rientrasse nella nuova fattispecie per guida alterata. In particolare - precisano i giudici - poiché la confisca costituisce una misura di sicurezza, essa va applicata anche ai fatti precedenti.
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