Perdite su crediti. La prova dell’insolvibilità prescinde dall’azione di recupero

Pubblicato il 12 luglio 2010

Articolo 101, comma 5, TUIR: “5. Le perdite di beni (relativi all’impresa, ndr), commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.”. Certezza e precisione della perdita su crediti – riferita, nel caso sottoposto all’attenzione della Ctp di Parma (sentenza n. 91/01/10), alla cessione di un bene d’impresa - sono dunque gli elementi necessari ai fini della deduzione. Per il più recente orientamento giurisprudenziale, al momento della cessione del credito, tali presupposti devono essere già verificati.

Ora la Commissione tributaria provinciale di Parma afferma che la prova della certezza e della precisione della perdita può non derivare necessariamente dall’infruttuosità delle azioni giudiziarie ma essere riferibile ad altri elementi. Nel caso di specie, l’insolvibilità della società partecipata con quota di minoranza (debitrice) verso la società operativa nello smaltimento dei rifiuti (creditrice) era testimoniata dalla circostanza che il patrimonio della prima non era idoneo a fronteggiare l’obbligazione. Ciò a prescindere dalla ulteriore circostanza che la società creditrice, consigliata dai propri legali, non avesse proceduto all’azione giudiziaria di recupero.

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