Permesso di soggiorno per investitori

Pubblicato il 14 settembre 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, ha emanato il Decreto 21 luglio 2017 il quale definisce la procedura volta all’accertamento dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall’art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Il Decreto prevede che lo straniero interessato deve presentare, ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 26-bis, comma 1 citato, la seguente documentazione:

La modulistica relativa alla documentazione è resa disponibile sulla piattaforma web dedicata al programma e la documentazione stessa dovrà sempre essere trasmessa attraverso la medesima piattaforma.

Il procedimento – che prevede verifiche da parte di un Comitato appositamente costituito – si concluderà entro 30 giorni dalla ricezione della domanda ed a seguito dell’emissione del nulla osta, il richiedente dovrà presentare la domanda di visto all’Ufficio consolare competente per territorio.

Il destinatario di visto investitori:

Il D.I. 21 luglio 2017 prevede, inoltre, che il detentore di permesso di soggiorno per investitori in scadenza possa richiederne il rinnovo per un periodo ulteriore di tre anni, in presenza di nulla osta del Comitato, attestante il mantenimento dell’investimento.

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