Plusvalenze, regole omogenee

Pubblicato il 17 aprile 2008 Dalla versione definitiva della relazione di accompagnamento al Dm 2 aprile 2008, che ha definito la nuova percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate, emerge che questa nuova percentuale si applica anche alle società di persone. Nella prima versione della suddetta relazione, di accompagnamento al decreto del ministero dell'Economia, emergeva che la percentuale del 49,72% di dividendi e plusvalenze su partecipazioni qualificati come imponibili si sarebbe dovuta applicare solo a quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in soggetti Ires. A quelle derivanti dalla cessione di società di persone residenti in Italia, invece, si sarebbe continuato ad applicare la quota di esenzione del 60%. La nuova versione cancella ogni riferimento ai soggetti Ires ed evidenzia che la percentuale di imponibilità del 49,72% deve ritenersi applicabile anche alle cessioni di partecipazioni che riguardano società di persone e non solo società di capitali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 730/2025: scadenza terza finestra per CAF e professionisti

22/07/2025

Cooperative e vigilanza: illegittimo lo scioglimento automatico

22/07/2025

Contributi per impianti CER: accesso a comuni fino a 50.000 abitanti

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Licenziamenti illegittimi nelle PMI: incostituzionale il tetto di 6 mensilità

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy