Possibile chiudere la partita Iva se si anticipa l’imposta della fattura ad esigibilità differita

Pubblicato il 21 agosto 2009

La pendenza relativa a un credito professionale per il quale è stata emessa fattura ad esigibilità differita ostacola la chiusura della partita Iva, a meno che non si anticipi il versamento dell’Imposta. Il principio è stato sancito dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 232 del 20 agosto 2008.

L’interpellante è un commercialista che nel 2005 ha emesso nei confronti di una Asl una fattura ad esigibilità differita, contestata dal destinatario e quindi oggetto di un procedimento giudiziario. Volendo cessare la propria attività perché anziano, il professionista chiede di sapere se è costretto a mantenere la posizione Iva aperta oppure se può emettere un nota di credito di sola imposta e chiudere la partita Iva.

L’agenzia delle Entrate ricorda che già nel documento di prassi n. 11/2007 è stato specificato che l’attività di un professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, volte alla definizione dei rapporti pendenti, in particolare di quelli riguardanti crediti connessi allo svolgimento della professione. Di conseguenza la chiusura dell’attività si avrà solo quando si chiuderanno tutti i rapporti professionali attraverso la fatturazione di tutte le prestazioni svolte e la dismissione dei beni strumentali.

Da ciò, ne consegue, che il professionista che ha emesso fattura ad esigibilità differita (art. 6, comma 5, Dpr 633/72) non può in linea generale procedere con la chiusura della partita Iva fin quando non riscuote il credito, dato che nel caso di procedimento giudiziario pendente resta aperta la possibilità della riscossione del credito. Qualora, il professionista voglia, comunque, chiudere la partita Iva senza aspettare l’esito del procedimento pendente dovrà procedere con il versamento dell’imposta indicata in fattura.

Roberta Moscioni

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