Praticanti, meno poteri al Consiglio nazionale

Pubblicato il 29 gennaio 2008

Le Sezioni unite civili della Cassazione, con l’ordinanza n. 27184 del 2007, riduce il confine giurisdizionale del Cnf (Consiglio nazionale forense). Secondo i giudici non è compito del Cnf  decidere sulla delibera dell’Ordine in merito alle modalità di svolgimento della pratica forense e su quella, conseguente, con la quale viene negato o concesso il certificato di svolgimento del praticantato, elemento necessario per l’accesso all’esame. La decisione muove dal caso di un’iscritta al Registro dei praticanti del Consiglio dell’ordine di Brescia che aveva presentato ricorso contro la delibera del Consiglio che le aveva respinto la richiesta di rilascio del certificato di avvenuto svolgimento della pratica forense per la mancanza del requisito dell’iscrizione biennale nel Registro. Nell’ordinanza è spiegato che tale delibera costituisce un provvedimento amministrativo che ricade nella giurisdizione del Tar e del Consiglio di Stato.

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