Precisazioni Inail sull'intervento sostitutivo in caso di Durc negativo

Pubblicato il 08 ottobre 2013 L'Inail, con nota 5992/2013 del 3 ottobre 2013, fornisce chiarimenti in materia di intervento sostitutivo in caso di Durc, contenuto nel decreto Fare (decreto legge n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013).

L'intervento sostitutivo si ha quando si presentano inadempienze contributive nei versamenti dovuti all'Inail, all'Inps o alle casse edili e le stazioni appaltanti si sostituiscono all'impresa debitrice, facendosi carico del debito contributivo ed effettuando il relativo versamento agli stessi e la trattenuta dell'importo dal corrispettivo dovuto in forza dell'appalto.

L'Inail mette in rilievo come il decreto legge n. 69/2013 abbia esteso la disciplina in materia, precisando che in caso Durc negativo per debiti nei confronti dell'Istituto assicuratore sono previsti contributi pubblici ridotti alle imprese. La pubblica amministrazione deve, in tal caso, trattenere dal contributo l'importo dei debiti e versarlo alla sede Inail competente.

È previsto che la procedura sia attivata direttamente da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, del dpr n. 207/2010 e che si applichi anche alle amministrazioni pubbliche che erogano contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere per i quali sia prevista l'acquisizione d'ufficio del Durc.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy