Prelievi, sparisce l’automatismo

Pubblicato il 03 novembre 2006

Secondo quanto traspare dalla circolare 32/E, con cui il Fisco ha riepilogato le disposizioni e le modalità applicative delle indagini finanziarie, la presunzione sui prelievi non giustificati non rappresenta più un automatismo di determinazione dei ricavi e dei compensi. In altri termini, in base a quanto già sancito dalla legge 311/04, si parla di doppia presunzione, visto che un prelievo non può sicuramente dare origine a un ricavo o a un compenso. Il ragionamento che sottende questa disposizione è il seguente: se vi sono prelevamenti che non hanno una giustificazione, vuol dire che il contribuente ha acquistato in nero e, quindi, ha conseguito dei ricavi o dei compensi altrettanto in nero. L’estensione della presunzione ai professionisti (circolare 32/E) specifica che occorre “un ulteriore sforzo ricostruttivo e motivato dell’ufficio che, lungi dall’automatico trasferimento delle risultanze patrimoniali emerse in sede di indagini in capo al contribuente, qualifichi le stesse in senso economico”. Cioè, in presenza di un prelevamento di cui il professionista non può o non vuole dare indicazione si deve presumere che a fronte di costi in nero si sono ragionevolmente generati compensi non contabilizzati e che i suddetti costi non possono essere ammessi in deduzione dai maggiori ricavi o compensi. La circolare, invece, evidenzia che il riconoscimento dei costi occulti si può avere nel caso di accertamenti induttivi. Quindi, nell'ipotesi dell’accertamento analitico sembrerebbe possibile degradare la presunzione da “legale” a “semplice”, con maggiore probabilità di difesa da parte del contribuente.

Infine, è da ricordare che la circolare 32/E dello scorso 19 ottobre se da una parte conferma che le operazioni di leasing finanziario rientrano tra quelle che possono essere sottoposte alle indagini bancarie, dall’altra ne esclude, invece, le attività di leasing operativo poste in essere dalle società di locazione finanziaria. Con questo secondo tipo di contratto, infatti, la società di leasing effettua una prestazione di servizi e non un finanziamento.

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