Processo penale, presunzioni fiscali senza rilievo

Pubblicato il 23 febbraio 2009 Corte di Cassazione, Sezione III penale. Sentenza n. 5430 del 2009: costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato la circostanza che spetti al solo giudice penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta ritenuta evasa, con una verifica che può sovrapporsi o arrivare contraddire quella eventualmente effettuata innanzi al giudice tributario. Numerose violazioni, spesso contestate sulla base di presunzioni previste dalle norme fiscali, non possono assumere alcuna rilevanza ai fini penali, con la conseguenza che il giudice non può applicare né presunzioni legali, ancorché relative, né qualsivoglia criterio valutativo. Sarà l’accusa ad eseguire gli accertamenti del caso per provare la colpevolezza del contribuente.
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