Procure meno accentrate

Pubblicato il 25 febbraio 2009

Le Sezioni unite penali della Cassazione, nel testo della sentenza n. 8388 depositata ieri, hanno sancito la validità dell'istanza inoltrata da un semplice sostituto per la custodia cautelare degli indagati senza la firma del capo della Procura. Per le Sezioni, “l'assenso scritto del procuratore della repubblica, previsto dall'articolo 3, comma 2 del dlgs 106 del 2006, non configura come condizione di ammissibilità della richiesta di misure cautelari personali presentata dal magistrato dell'ufficio del pubblico ministero assegnatario del procedimento, né di validità della conseguente ordinanza cautelare del giudice”; ciò che va privilegiato, in ogni caso, è “il funzionamento degli uffici”. Con la sentenza viene chiarito che, una norma di natura ordinamentale, come l'articolo 3 del dlgs 106/06, in assenza di una specifica disposizione del Codice di procedura penale, non può avere effetti nel processo; la trasgressione di tale misura, di carattere organizzativo, potrà eventualmente dare luogo a responsabilità disciplinare senza però compromettere l'elenco delle cause di inammissibilità e nullità contenute tassativamente nel codice.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy