Commercialista Non anche promotore

Pubblicato il 09 marzo 2017

La Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che la professione di commercialista non è compatibile con altre attività commerciali. Il commercialista è un lavoratore autonomo, non subordinato. Pertanto, anche l'attività di promotore finanziario, pur se esercitata da monomandatario in convenzione, comporta, per il commercialista che la svolge, la possibilità che la Cassa annulli d'ufficio la sua posizione contributiva.

E', in estrema sintesi, il principio di diritto espresso nella sentenza n. 5865 dell'8 marzo 2017, che richiama la previsione dell'incompatibilità dell'attività di dottore commercialista con l'esercizio del commercio, stabilita dall'art. 3 del dpr n. 1067 del 1953, la quale non richiede che tale esercizio sia svolto con caratteristiche tali da configurare un'impresa commerciale sotto il profilo dell'organizzazione di mezzi, dovendosi invece avere riguardo alla natura commerciale di un'attività svolta con caratteristiche di continuità e professionalità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy