Professioni, previsione critica

Pubblicato il 28 novembre 2006

Se i soggetti Irpef non debbono considerare quanto prescritto dall’articolo 36, comma 34, del decreto legge 223/2006 – che obbliga, per gli acconti d’imposta, al ricalcolo della base imponibile del periodo precedente – essi sono tenuti, in ogni caso, a porre attenzione quando effettuano il calcolo con il criterio "previsionale", date le novità di legge contenute nelle correzioni al decreto collegato. Il nuovo articolo 54 del Tuir prevede, infatti, che concorrono a determinare il reddito di lavoro autonomo plusvalenze e minusvalenze, eccezion fatta per quelle relative ad immobili, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. Plus e minusvalenze rilevano se realizzate a titolo oneroso, attraverso il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni o se i beni vengono destinati a fini estranei all’esercizio dell’arte o della professione. La plus/minusvalenza, dispone la norma, è data dalla differenza tra corrispettivo o indennità percepiti (si dovrà, perciò, avere riguardo al criterio "di cassa") e il costo non ammortizzato. Uno tra i maggiori problemi legati agli acconti è rappresentato dalla situazione delle società di comodo, molte delle quali non potranno mai raggiungere “naturalmente” i volumi di ricavi conseguenti all’applicazione della disciplina delle società di comodo. Molti contribuenti stanno attivandosi per presentare istanza antielusiva (articolo 37-bis, comma 8, Dpr 600/73) per ottenere la disapplicazione della disciplina stessa.

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