Professionisti, studi deducibili

Pubblicato il 14 novembre 2006

Un emendamento al Ddl Finanziaria 2007 tenta di avvicinare sempre più le regole di determinazione del lavoro autonomo a quelle del reddito d’impresa. In primo luogo, si prevede che per gli esercenti un’arte o una professione rilevano anche le plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili. Per le minusvalenze relative ai beni strumentali, compresi gli immobili, l’emendamento dispone che le stesse sono deducibili se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni. Dunque, come per il reddito d’impresa (Dl 223/06), viene disposto che non sono deducibili le minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio della professione. Sempre con riferimento agli immobili, l’emendamento stabilisce che questi sono ammortizzabili in quote annuali. Vengono modificate anche le disposizioni relative ai contratti di leasing immobiliari: la durata del leasing immobiliare è la stessa prevista per le imprese (con estensione massima di 15 anni). Inoltre, diventa indeducibile il costo delle aree su cui insiste il fabbricato (acquistato sia in proprietà sia in leasing). Mentre, le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nei limiti del 5% di tutti i beni materiali ammortizzabili e l’eccedenza è spesata in quote costanti nei cinque anni successivi.

Riguardo all’obbligo della tracciabilità dei compensi dei professionisti (Dl 223/06) un altro emendamento stabilisce nuovi limiti e differimenti. Dal 12 agosto 2006 fino al 30 giugno 2008 (non più fino al 30 giugno 2007, come ora stabilito nella norma) gli onorari per importi pari o superiori a 1.000 euro dovranno essere incassati mediante modalità tracciabili. Dal 1° luglio 2008 fino al 30 giugno 2009 il limite viene abbassato a 500 euro, mentre dal 1° luglio 2009 varrà a regime il limite di 100 euro.

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