Con il DPCM del 26 luglio 2017, è stata ufficializzata la proroga al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 e in particolare:
Normativa |
D.P.C.M. del 26.7.2017 |
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Rivisitazione della disciplina |
Con il DPCM del 26 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. n.175 del 28 luglio 2017, è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016. Il differimento è stato concesso “considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta”. Il nuovo termine ha effetto, tra l’altro al fine del ravvedimento operoso delle violazioni relative al 2016 nonché della stampa/conservazione elettronica dei registri contabili 2016, da effettuare entro 3 mesi dal termine di presentazione del mod. REDDITI. |
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Proroga dei termini |
Il Decreto dispone la proroga al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione:
La proroga al 31 ottobre 2017 riguarda anche i soggetti IRES per i quali il termine di presentazione è stato differito di 15 giorni dall’art. 13-bis, D.L. n. 244/2016, “al fine di agevolare la prima applicazione delle novità civilistiche in materia di bilancio d’esercizio e delle … disposizioni di coordinamento fiscali”. In particolare, per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine passa dal 16 ottobre al 31 ottobre 2017. Il differimento opera anche nei confronti dei soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il cui termine di presentazione delle dichiarazioni scade nel suddetto periodo (ad esempio, società di capitali con periodo d’imposta 1.12.2015 – 30.11.2016 il cui termine ordinario scade entro la fine del 9° mese successivo, ossia il 31.8.2017). |
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I nuovi termini |
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Effetti sul ravvedimento |
La proroga si riflette sul termine per la regolarizzazione, tramite il ravvedimento operoso, con la sanzione pari a 1/8 del minimo, delle violazioni commesse nel 2016, considerato che la stessa deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97:
Per le regolarizzazioni intervenute fino al 31.10.2017 la sanzione ridotta in caso di omesso/tardivo versamento è pari al 3,75%. Con riguardo all’omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2016:
Ricorda Entro il 31.10.2017 è possibile presentare il mod. UNICO/IRAP/770/2016 omesso, senza ravvedimento, con applicazione, da parte dell’Ufficio, delle sanzioni ridotte alla metà. |
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