Il ministero delle Attività produttive - circolare n. 3591/C, di ieri - stabilisce che le Camere di commercio, in assenza o per inerzia di un soggetto interessato, sono tenute (ricorrendone i presupposti) ad assumersi l'onere di presentare ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento d'urgenza di sospensione della pubblicazione dei protesti (articolo 700 del Codice di procedura civile) per farne dichiarare l'inefficacia.
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