Punito anche chi fa la guardia

Pubblicato il 20 febbraio 2009

La Cassazione, con la sentenza n. 7336 del 19 febbraio 2009, ha confermato la condanna a sette anni di reclusione nei confronti di un ragazzo che aveva fatto da palo a un amico mentre, in un parcheggio, questo violentava una giovane milanese. Per la Suprema corte “il delitto di violenza sessuale di gruppo costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo della volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti”. Può, inoltre configurarsi concorso morale nello stupro in tutti i casi in cui un terzo, pur non partecipando agli atti di violenza sessuale e pur non essendo presente sul luogo del delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato agevolato il singolo autore materiale della violenza”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Sospensione del lavoro: la Cassazione conferma la continuità dell’obbligo contributivo

04/11/2025

Legge di Bilancio 2026: le osservazioni dei consulenti del lavoro

04/11/2025

Riporto perdite fiscali nelle fusioni, è obbligatoria la perizia di stima

04/11/2025

Professionisti: come tassare i contributi in conto impianti dopo la riforma

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy