Recidiva con contestazione unica

Pubblicato il 13 maggio 2007

Varie pronunce di Cassazione – nn. 3091, 11817 (7 settembre 2006) e 1579 di quest’anno – si sono soffermate sulla contestazione disciplinare del datore verso il dipendente. Delle tre, la prima non ha ammesso l’articolazione di quella che costituisce un’unica condotta illecita in vari singoli fatti, sanzionati applicando una (in questo caso illegittima) recidiva. E’ in contrasto con il principio di immediatezza della contestazione cioè, il comportamento del datore che “in una condotta progressiva, ma sostanzialmente unitaria del lavoratore, ravvisi la successione nel tempo di una pluralità di violazioni disciplinari e quindi, scomponendo tale condotta in più fatti illeciti, utilizzi il fatto addebitato successivamente per contestare la recidiva rispetto a quello contestato per primo”. Infatti, il principio dell’immediatezza della contestazione obbliga il datore a non attendere l’eventuale recidiva per la contestazione della condotta sanzionabile.

La più recente ha, invece, ricordato che la previa contestazione dell’addebito ha il fine di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve, per tale motivo, rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto nel quale il datore ha ravvisato infrazioni disciplinari.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Regole ad hoc per la compensazione delle imposte

16/04/2026

Premi ai lavoratori sportivi: ancora un’esenzione transitoria

16/04/2026

F24, compensazioni da operare con cautela

16/04/2026

Premi ai lavoratori sportivi: ritorna l’esenzione, ma solo in via transitoria

16/04/2026

Esami e corsi a distanza: il Garante interviene sul trattamento dei dati

16/04/2026

Estratti conto al posto dei POS nel Decreto PNRR convertito

16/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy