Regime di adempimento collaborativo esteso. Quali nuovi contribuenti?

Pubblicato il 12 maggio 2020

Opera, perché pubblicato il relativo decreto su Gazzetta Ufficiale di ieri n. 120, una estensione dell’ambito soggettivo per l’accesso al regime di adempimento collaborativo

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 marzo 2020 amplia la platea dei contribuenti che vi possono aderire: anche i soggetti residenti e non residenti che realizzino un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 5 miliardi (non più 10 miliardi) con riguardo agli anni 2020 e 2021

Regime di adempimento collaborativo. Cos’è e quale obiettivo ha? 

Il “regime di adempimento collaborativo”- o di “Cooperative compliance” - istituito con il Decreto legislativo n. 128/2015, consente ai contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo tra Fisco e soggetto passivo d’imposta su elementi di fatto; può ricomprendere l’anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali

L’istituto si pone, dunque, l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. L'obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare, come scritto, rischi fiscali. Prevede l’adesione volontaria del contribuente, qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti. 

Cooperative compliance. Aspetti premiali  

L’articolo 6 del Decreto legislativo n. 128/2015 prevede diversi effetti di natura premiale per le imprese che intendono aderire al regime, quali: 

- procedura abbreviata di interpello preventivo, nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta;

- applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa; 

- esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime. 

Condizioni per l’accesso 1. Requisiti soggettivi 

In fase di prima applicazione, il regime è riservato: 

A tale riguardo, il Fisco ricorda che: 

Condizioni per l’accesso 2. Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale o Tax Control Framework

I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono possedere, alla data di presentazione della domanda, un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. A tali fini, esso deve presentare i seguenti requisiti essenziali: 

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