Regime MOSS: funzionamento e attività di controllo

Pubblicato il 22 novembre 2018

Il MOSS (Mini One Stop Shop o Mini sportello Unico) si riferisce ad un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione relativamente alla modifica del luogo di tassazione per l’Iva, applicabile alle prestazioni TTE (Servizi di commercio elettronico, telecomunicazione e teleradiodiffusione) e ai servizi elettronici B2C.

Secondo le nuove regole, la tassazione Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il sistema del Moss è stato predisposto per evitare al fornitore di identificarsi presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti Iva richiesti (dichiarazione e versamento), e permette al soggetto passivo di trasmettere telematicamente, attraverso un portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali e di effettuare i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, solo per le operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo.

Possono avvalersi del Moss, i soggetti passivi stabiliti nell’UE e quelli stabiliti fuori dalla UE; il regime è facoltativo, ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.

Il Moss si applica, dunque, alle operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica, con particolare riferimento ai:

 

NB!Per i servizi forniti per via elettronica si fa riferimento ad esempio alla fornitura di siti web, web hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature, fornitura di software e relativo aggiornamento, fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati, fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento, fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

 

Relativamente all’attività di accertamento, riscossione e controllo, questa viene svolta sia dallo Stato membro di identificazione che da quello di consumo, attraverso un’articolata ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

E’ a tal fine richiesta una intensa attività di collaborazione tra gli Stati coinvolti, che devono mettere a disposizione le informazioni relative ai soggetti che beneficiano del regime nonché alle prestazioni di servizi da essi effettuate.

 

Operatività del MOSS (Regime Ue e Regime non UE)

Prima di entrare nella descrizione operativa del Moss è utile chiarire determinati concetti, in particolare chi decide di avvalersi del Moss deve registrarsi nello Stato membro di identificazione ovvero lo stato in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

 

Possono utilizzare il suddetto regime speciale:

 

Vi è un Regime UE che è valido per i soggetti residenti nell’Ue o extra Ue, che hanno stabili organizzazioni nella UE, dove lo Stato membro di identificazione è lo Stato in cui il soggetto passivo fissa la sede della propria attività economica

Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell’Ue, lo Stato membro di identificazione sarà quello in cui dispone della stabile organizzazione.

I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE possono scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come proprio Stato Membro di Identificazione ai fini del Moss e, in tal caso, la scelta non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello di esercizio.

 

Vi è anche un Regime non UE, valido per i soggetti passivi extra UE che non hanno una stabile organizzazione nella UE, in questo caso il prestatore può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione, quest’ultimo assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione Iva (nel formato EUxxxxxxxxx).

 

In entrambi i regime (UE e non UE), il soggetto passivo può avere solo uno Stato membro di Identificazione che, nel caso di soggetto in Regime Non UE, potrà coincidere anche con lo Stato membro di consumo.

 

NB!Si ricorda che affinché una stabile organizzazione possa essere definita tale, deve essere caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di risorse umane e tecniche atti a consentirle di ricevere, utilizzare e fornire i rispettivi servizi. Disporre semplicemente di un numero di identificazione Iva non implica necessariamente l’esistenza di una stabile organizzazione.

 

In Italia, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili agli operatori nazionali e a quelli Extra UE, che si registrano al Portale Moss, le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione Iva, da eseguirsi dal 1° giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese.

 

L’attuazione della direttiva 2008/88CE, relativa al luogo di prestazione dei servizi, è avvenuta con il Decreto Legislativo n. 42 del 31 marzo 2015, le modalità operative e quindi l’individuazione dell’ufficio competente a svolgere determinate attività ed i controlli di cui al regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto sono state individuate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2016.

 

In Italia l’ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali Iva Mini One Stop Shop (MOSS) è il Centro Operativo di Pescara, in particolare le attività sono le seguenti:

 

Destinatari del regime di tassazione

Con riferimento ai destinatari dei servizi per il quali è possibile assolvere gli obblighi di imposta sul valore aggiunto tramite il portale Moss, deve trattarsi di committenti non soggetti passivi (soggetti consumatori privati o persone giuridiche che agiscono esclusivamente nella veste istituzionale) stabiliti, con indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro della UE, relativamente ai servizi forniti da soggetti extra UE, e di consumatori non soggetti passivi stabiliti, con indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, nell’ipotesi di servizi forniti da soggetti passivi UE.

Le imprese estere che forniscono tali servizi (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) nei confronti di committenti non soggetti passivi, non devono identificarsi negli Stati membri in cui sono domiciliati i clienti, ma possono concentrare tutti i propri adempimenti Iva presso un’unica autorità fiscale, coincidente con quella di propria identificazione (Stato membro di identificazione).

 

Stato membro di identificazione e Stato membro di consumo

Lo Stato membro di identificazione corrisponde allo stato in cui il soggetto passivo è registrato ai fini del mini sportello unico e in cui dichiara e versa l’Iva dovuta in uno o più Stati membri di consumo. Spetta, infatti, a tale autorità fiscale di identificazione, il compito di riversare a ciascun Stato membro di consumo l’Iva relativa ai servizi forniti dal soggetto identificato, sulla base dell’unica dichiarazione riepilogativa presentata da quest’ultimo.

 

Lo stato membro di consumo corrisponde allo stato in cui il soggetto passivo presta servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a persone che non sono soggetti passivi.

 

NB! - Lo Stato membro di identificazione controlla che il soggetto passivo non sia già registrato ai fini del Moss in un altro Stato membro, o che non sia ancora sottoposto a un periodo di quarantena, ossia ad un periodo di esclusione da un regime specifico o da entrambi. Se si verifichino tali ipotesi, lo stesso sarà costretto a rifiutare la registrazione dell’operatore al Moss.

 

Lo Stato membro di identificazione è tenuto, inoltre, a trasmettere agli altri Stati membri le informazioni che servono per identificare il soggetto che beneficia del regime.

Lo stesso dovrà inoltre comunicare, agli altri Stati membri se il soggetto passivo:

 

NB! - Trattandosi di un regime per opzione, è naturalmente, possibile anche non avvalersene, registrandosi in ogni Stato membro in cui vengono prestati servizi ai propri clienti.

 

I soggetti che si avvalgono del regime speciale, non possono portare in detrazione l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni dall’Iva dovuta in virtù dell’applicazione di tale regime.

L’imposta relativa agli acquisti effettuati nel territorio dello Stato potrà essere, tuttavia, recuperata mediante le procedure previste dagli articoli 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. 633/1972.

 

Cause di esclusione dal regime

Nel caso in cui si verifichi uno dei motivi di esclusione previsti dalla direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo estero dal regime speciale.

 

Nello specifico, i motivi di esclusione dal regime speciale sono i seguenti:

 

Tale ultima ipotesi di esclusione, prevista dall’art. 363, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, si realizza nei caso in cui vi è la mancata osservanza delle norme previste per il regime speciale, e in particolare ciò avviene quando:

 

Nel caso in cui ricorrano le citate cause di esclusione, lo Stato membro di identificazione, sulla base di qualunque informazione disponibile, comprese quelle fornite da un altro Stato membro, esclude il soggetto passivo dal regime speciale.

 

Cosa avviene in Italia (l’esclusione)

Relativamente ai soggetti identificati in Italia, nei casi previsti, l’Amministrazione Finanziaria emette provvedimento di esclusione dal regime speciale motivato, contro il quale è possibile ricorrere secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

L'Agenzia delle Entrate comunica l’esclusione d’ufficio dal Regime Moss utilizzando lo schema di cui all’allegato C al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2016.

L’esclusione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre successivo al giorno in cui la decisione di esclusione viene inviata (dal primo giorno del trimestre successivo in caso di cessazione volontaria) al soggetto passivo, salvo che si rientri nell’ipotesi di trasferimento della sede dell’attività economica o della stabile organizzazione, nel qual caso l’esclusione ha effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento.

In questa ipotesi, il soggetto estero deve presentare l’ultima dichiarazione Iva ed adempiere ai correlati obblighi ai fini dell’imposta nello Stato membro che, al momento dell’esclusione, costituiva lo Stato membro di identificazione.

Nel caso in cui vengano forniti servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione o elettronici dopo la data in cui l’esclusione dal regime speciale ha avuto effetto, il soggetto non residente dovrà ovviamente adempiere ai relativi obblighi Iva direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

 

Cessazione del regime speciale

Il soggetto passivo che si avvale del regime speciale Moss può decidere, in ogni momento, di cessare di utilizzarlo e la cessazione non preclude al soggetto passivo interessato di avvalersi di tale regime laddove intenda riprendere le attività rientranti nello stesso.

In particolare, se un soggetto passivo, che si avvale di un regime speciale, non ha effettuato per un periodo di otto trimestri consecutivi le prestazioni di servizi rientranti nel regime speciale, viene considerata la cessazione delle attività imponibili.

 

Dichiarazione Iva Moss

In Italia la “Dichiarazione Iva Moss” è inviata all’Agenzia attraverso il Portale Moss, ha cadenza trimestrale e deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo).

 

Le scadenze per presentare la dichiarazione sono:

 

La dichiarazione è presentata dagli operatori registrati al Moss in Italia, nazionali ed extra UE con stabile organizzazione in Regime UE, e dagli operatori extra UE registrati al Regime Non UE.

 

Gli operatori in “Regime UE” compilano la dichiarazione limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori residenti in Paesi diversi dall’Italia, in quanto le prestazioni rese nei confronti di consumatori nazionali, rilevano ai fini della dichiarazione Iva nazionale.

 

Gli operatori in “Regime non UE” compilano la dichiarazione anche per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori residenti in Italia, poiché non presentano alcuna dichiarazione Iva nazionale.

 

La dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di Consumo. Nell’ambito delle operazioni effettuate in ciascuno Stato Membro di Consumo, l’indicazione deve essere differenziata in ragione dell’aliquota applicata. Il sistema per agevolare la compilazione della dichiarazione, mette a disposizione le aliquote Iva dei diversi Stati UE sulla base di quanto indicato nel data base della Commissione europea.

 

NB! - Le variazioni nelle aliquote sono comunicate alla Commissione dai singoli Stati membri e potrebbero non essere recepite tempestivamente. È consigliabile controllare sempre le aliquote applicate in ciascuno Stato Membro sui rispettivi portali istituzionali.

 

Il modello deve essere comunque trasmesso, a saldo zero, anche se nel trimestre non sono state effettuate operazioni rientranti nel regime, e ad ogni dichiarazione è attribuito in automatico un numero di riferimento unico da indicarsi in sede di versamento dell’imposta.

 

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), al soggetto passivo verrà inoltrato un sollecito con l’invito ad adempiere.

Tale sollecito, sprovvisto dei connotati tipici degli ordinari atti impositivi contemplati dall’ordinamento italiano, è inoltrato al soggetto per via elettronica direttamente all’interno della propria area riservata nel Portale Moss e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

 

Il versamento dell’Iva

Il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

 

Per gli operatori in “Regime UE”, avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, intestato all’operatore.

Accedendo al portale Moss è possibile scegliere la dichiarazione per la quale effettuare il pagamento, indicarne l’importo e il codice IBAN del conto sul quale sarà eseguito l’addebito dell’Iva dovuta.

 

Per gli operatori in “Regime non UE”, il versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d’Italia (Beneficiario: Agenzia Entrate Iva Moss, BIC: BITAITRRENT, IBAN: IT31A0100003245348200005875).

I dati bancari relativi a tale conto sono disponibili sul Portale Moss e come causale del bonifico si inserirà il numero di riferimento unico della dichiarazione per la quale viene effettuato il pagamento.

I pagamenti sono trimestrali, e le scadenze sono:

 

NB! - Nella causale del pagamento va sempre indicato il “numero di riferimento unico” della dichiarazione; è importante prestare attenzione nell’indicare correttamente tale numero nella causale del bonifico, ove venga utilizzata questa modalità di pagamento.

 

L’autorizzazione all’addebito sul conto corrente dell’importo dichiarato deve essere effettuata per ogni versamento, non essendo prevista, allo stato, alcuna autorizzazione all’addebito con validità per più versamenti.

Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione.

 

In caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta che risulta dalla dichiarazione, il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), al soggetto passivo verrà inoltrato un sollecito (Vat payment reminder) ovvero un invito ad adempiere.

Tale sollecito, sprovvisto dei connotati tipici degli ordinari atti impositivi contemplati dall’ordinamento italiano, è inoltrato al soggetto per via elettronica direttamente all’interno della propria area riservata nel Portale Moss e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

 

Mancata presentazione della dichiarazione

In caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del soggetto estero, lo Stato membro di identificazione notifica a quest’ultimo un sollecito, provvedendo a comunicare agli altri Stati UE l’invio di tale notifica.

Per quanto riguarda i soggetti identificati in Italia, l’Amministrazione Finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, entro il decimo giorno successivo a quello di scadenza della presentazione (rappresentato dal giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento) verifica, mediante controlli automatizzati, l’avvenuta presentazione della dichiarazione e, nel caso in cui questa non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto estero un sollecito.

 

Il contribuente può inviare allo Stato membro di identificazione, entro il termine di tre anni dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata, la dichiarazione fino a quel momento omessa, versando allo stesso l’eventuale imposta.

 

Decorso inutilmente il termine triennale per la presentazione della dichiarazione, il soggetto passivo dovrà, rivolgersi direttamente alle competenti autorità degli Stati di consumo interessati al fine di adempiere agli obblighi dichiarativi.

 

Alla notifica da parte dello Stato membro di identificazione, da effettuarsi, quindi, entro il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, potranno, altresì, seguire ulteriori solleciti, questa volta, tuttavia, da parte direttamente dello Stato membro di consumo, il quale è competente in relazione ad eventuali provvedimenti adottati ai fini dell’accertamento e della riscossione dell’Iva.

 

Modifiche alla dichiarazione

Eventuali modifiche delle informazioni contenute in una dichiarazione Iva non potranno essere operate nell’ambito di una dichiarazione successiva, ma soltanto modificando l’originaria dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione attribuisce un numero di riferimento unico, e lo comunica al soggetto passivo interessato, a ciascuna dichiarazione Iva per il mini sportello unico.

Il numero di riferimento unico, in particolare, è composto dal codice Paese dello Stato membro di identificazione, dal numero individuale di identificazione Iva del soggetto passivo e dal periodo d’imposta.

Esso costituisce il codice di riferimento della dichiarazione anche nei rapporti tra Stato membro di identificazione e altri Stati membri.

 

NB! - Le modifiche possono interessare ogni aspetto della dichiarazione trimestrale, fatta eccezione per il periodo d’imposta interessato, il numero identificativo unico della dichiarazione oggetto delle modifiche e la data di iniziale trasmissione.

 

Le modifiche devono essere presentate allo Stato membro di identificazione, per via elettronica, entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata.

 

Entro tale termine i soggetti passivi registrati al Moss possono rettificare una dichiarazione precedentemente inviata presso il proprio Stato membro di identificazione, versando allo stesso l’eventuale maggiore imposta.

In entrambi i casi, l’importo relativo agli interessi di mora e alle sanzioni amministrative correlate al tardivo versamento dell’imposta dovrà essere versato direttamente allo Stato membro di consumo.

 

La competenza relativa alla gestione delle dichiarazioni può, comunque, passare allo Stato membro di consumo, operando sulla base delle proprie norme nazionali in materia di accertamento e modifica. Da tale momento, l’operatore non potrà più effettuare alcun pagamento allo Stato membro d’identificazione, sebbene entro il menzionato termine di 3 anni la dichiarazione Iva debba comunque essere presentata allo Stato Ue di identificazione.

Avviate le attività di accertamento, lo stato membro di consumo potrà non tenere conto dell’invio della dichiarazione fino a quel momento omessa dal soggetto passivo né delle modifiche operate dal soggetto passivo interessato.

L’importo relativo agli interessi di mora e alle sanzioni amministrative, correlate al tardivo versamento dell’imposta, dovrà essere versato direttamente all’Agenzia delle Entrate anche in caso di avvenuto invio di solleciti.

L’Agenzia delle Entrate dovrà tempestivamente intraprendere ogni attività necessaria per l’accertamento e la riscossione dell’imposta non tempestivamente versata dal soggetto passivo, inoltre laddove venga inviata dal competente Ufficio la comunicazione di esito della liquidazione di cui all’art. 54-quater, co. 3, del D.P.R. 633/1972, ogni pagamento dovuto all’Italia dovrà essere effettuato all’Agenzia delle Entrate e non più alle autorità fiscali dello Stato membro di identificazione.

 

Quadro Normativo

Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972

Direttiva Comunità Europea n. 112 del 28 novembre 2006

Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 282 del 15 marzo 2011

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 815 del 13 settembre 2012

Regolamento (UE) del Consiglio n. 967 del 9 ottobre 2012

Decreto Legislativo n. 42 del 31 marzo 2015

Decreto Ministeriale 20 aprile 2015

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2016

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