Reintegro del lavoratore dopo le scuse

Pubblicato il 24 ottobre 2012 Il dipendente che pone le proprie scuse dopo aver inviato un'email offensiva nei confronti del proprio superiore rende insussistente il fatto contestato che ha dato origine al licenziamento disciplinare.

Il caso è trattato dal Tribunale di Bologna che, con la sentenza del 15 ottobre 2012 sul procedimento n. 2631/2012, prende in esame ed applica le novità introdotte dalla legge n. 92/2012.

Il giudice stabilisce che il fatto contestato non integra il concetto di giusta causa di licenziamento. Nella valutazione ritiene che per fatto si fa riferimento al fatto giuridico, composto dalla componente oggettiva e dalla componente concernente l'elemento soggettivo. Nel caso di specie, mancando l'elemento soggettivo, quale la volontà dell'azione del lavoratore, il fatto contestato diviene insussistente e può quindi essere applicata la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, in luogo di un indennizzo economico.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy