Reintegro senza collocamento

Pubblicato il 24 ottobre 2007

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 21066 del 19 ottobre scorso, si è pronunciata in merito al ricorso di una società marittima che, dopo aver licenziato un lavoratore addetto alla cassa accusato di non aver emesso gli scontrini fiscali e del conseguente ammanco, è stata condannata dal Tribunale al reintegro del lavoratore e al pagamento della retribuzione dal licenziamento alla reintegrazione. La condanna è stata confermata in Appello, escludendo dal pagamento della retribuzione alcuni periodi. ha stabilito che, anche in caso di esaustive giustificazioni, il datore ha l’obbligo di ascoltare il lavoratore destinatario di provvedimento disciplinare, creando così una sorta di contraddittorio che consenta al lavoratore di esprimere compiutamente le proprie ragioni. ha inoltre aggiunto che il lavoratore illegittimamente licenziato conserva il diritto alla ricostituzione del preesistente rapporto di lavoro nella sua ininterrotta continuità, per cui il rifiuto dell’offerta di un nuovo rapporto di lavoro no determina la riduzione o l’esclusione del danno patito dal lavoratore e della corrispondente indennità prevista dall’articolo 18 della legge 300/70.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy