Residenze estere vigilate

Pubblicato il 30 gennaio 2009

Provengono dalla diciottesima edizione di Telefisco molti chiarimenti dell’agenzia delle Entrate pubblicati in calce agli articoli dal quotidiano Il Sole 24 Ore, organizzatore dell’evento.

Ad esempio, vengono chiariti i compiti, che discendono dalla Manovra d’estate, dei Comuni nell’attività di accertamento fiscale sulle residenze fittizie all’estero delle persone fisiche. I Comuni dovranno monitorare e comunicare in via generale le posizioni anagrafiche dei contribuenti alle Entrate, per poi segnalare al Fisco informazioni “qualificate e circostanziate” che porteranno alla rettifica del debito del contribuente controllato. Nello specifico, entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all’Aire i Comuni dovranno confermare all’Agenzia (ufficio competente in base all’ultimo domicilio fiscale) che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza in Italia.

Chiariti durante Telefisco 2009 anche i dubbi sulla documentazione che i sostituti d’imposta devono chiedere per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (detrazioni per il coniuge residente), ex articolo 12 del Tuir. Sarà sufficiente il certificato di Stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali in cui sia trascritto il matrimonio nello stato civile del lavoratore extracomunitario residente.

In merito al delitto di compensazione indebita, introdotto dalla Manovra del 2006 per contrastare il fenomeno del cosiddetto “F24 Bancomat”, ad un quesito sulla qualificazione della possibile differenza tra l’Iva di dicembre e quella annuale (ad esempio ultima liquidazione a credito 100mila euro e saldo a credito in dichiarazione 30mila euro) il Fisco ha risposto che si tratta di comportamento da denuncia penale, poiché è vero che il credito è utilizzabile già nel mese di gennaio dell’anno successivo, ma non in misura eccedente rispetto a quanto risulterà dalla dichiarazione annuale. E viene aggiunto che non è possibile sanare l’indebita compensazione con il versamento della differenza entro il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.

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