“Responsabilità” con registro al 3%

Pubblicato il 22 aprile 2008 Con la risoluzione n. 168/E del 21 aprile 2008, il Fisco affronta il tema relativo alle modalità di tassazione ai fini delle imposte di registro di sentenze che riguardano contenziosi sorti in sede di procedure concorsuali. Ai sensi dell’articolo 37 del Dpr n. 131/86 e dell’articolo 8 della Tariffa allegata al Dpr 131, la registrazione delle sentenze relative alle azioni di responsabilità promosse nelle procedure concorsuali deve avvenire obbligatoriamente nel termine fisso di 20 giorni e applicando l’imposta di registro del 3% sull’importo del risarcimento riconosciuto dal giudice a favore della società ricorrente. Cioè, senza aspettare il piano finale di riparto. Contrariamente a quanto prospettato dall’interpellante, invece, l’agenzia delle Entrate riconosce la registrazione obbligatoria della sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ma con aliquota dell’1%, dal momento che si tratta di un atto dell’autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy