Retroattività forzata sulle aree fabbricabili

Pubblicato il 26 marzo 2007

Con il decreto legge n. 223/06, si specifica che un’area è da considerarsi fabbricabile con il semplice inserimento nel Piano Regolatore Generale approvato dal Comune, indipendentemente dall’autorizzazione da parte della Regione e dall’adozione dei piani attuativi. Questo dal 4 luglio 2006 per quattro imposte: Iva, Irpef, Registro e Ici. L’Amministrazione ha classificato fin da subito questa norma quale retroattiva. È bastata l’espressione “è da considerarsi fabbricabile” per fare attribuire al decreto la qualifica di norma interpretativa. Questa espressione è stata però oggetto di diverse interpretazioni: l’articolo n. 36, comma 2, del decreto 223/06, è intervenuto, rispetto alle quattro imposte citate, utilizzando espressioni diverse per qualificare la fattispecie più generale di “area fabbricabile e non”. Proprio questa circostanza fa sì che la disposizione di legge sia da ritenersi come “innovativo-descrittiva”, piuttosto che interpretativa. Il fatto che manchi una precisazione circa la data di entrata in vigore della norma, porta a concludere che il nuovo concetto di area fabbricabile ricorra necessariamente dal 4 luglio 2006 e che pertanto non sia da considerarsi retroattiva.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Benefici normativi e contributivi: dall'Inps un vademecum per le aziende

18/12/2025

Fasdapi: le novità 2026

18/12/2025

Controlli di fine anno: le ferie residue

18/12/2025

CCNL Autorimesse - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

18/12/2025

Autorimesse. Rinnovo Ccnl

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy