Reverse charge con confini certi

Pubblicato il 08 novembre 2006

Il meccanismo del reverse charge in edilizia, in base al quale il subappaltatore emetterà fattura per i lavori eseguiti senza però addebitare l’Iva (disciplina introdotta dal Dl 223/06) dovrebbe scattare dal 1° gennaio 2007 con modifiche, però, rispetto al provvedimento originario. Sarà un emendamento alla legge Finanziaria per il prossimo anno a fissare la nuova decorrenza e a sciogliere i dubbi che i costruttori avevano evidenziato nei giorni scorsi. Gli operatori del settore edile, oltre a richiedere delimitazioni dell’ambito applicativo della nuova disciplina, hanno chiesto al ministero dell’Economia di definire chiaramente il concetto di subappalto, dato che in passato l’Amministrazione ha affermato che l’appalto (e quindi anche il subappalto) si differenzia dalla pura cessione di beni in quanto in esso è prevalente l’elemento “lavoro”, piuttosto che la fornitura di materiali. L’emendamento, oltre a risolvere la questione dell’ambito applicativo, dovrebbe soffermarsi anche su altri punti caldi: come per esempio quelli che riguardano il cosiddetto “nolo a caldo”, dove possono nascondersi sacche di possibili frodi Iva, in particolare dove prevale l’utilizzo di manodopera, e dare conferma che la norma non si applichi alla figura di general contractor, in quanto esso agisce come delegato della pubblica amministrazione e non come appaltatore.

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