Reverse charge: l’inversione allarga il campo

Pubblicato il 01 marzo 2008 Per effetto dell’articolo 1, commi 156 e 157 della Finanziaria 2008, da oggi il reverse charge è esteso anche alle cessioni di fabbricati strumentali verso cessionari che detraggono l’Iva in misura pari o inferiore al 25%. Si ricorda che a partire dal 1° ottobre 2007 il reverse charge è stato applicato alle cessioni di fabbricati strumentali nelle quali l’Iva è stata resa applicabile per effetto di opzione esercitata dal cedente. Seguono il percorso naturale di imponibilità Iva: le cessioni di immobili abitativi o strumentali entro 4 anni dalla fine dei lavori di costruzione o ristrutturazione e le cessioni di immobili abitativi o strumentali verso il soggetto che non agisce nell’esercizio di una partita Iva.
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