Reversibilità all’ex coniuge solo con assegno divorzile

Pubblicato il 27 gennaio 2006

L'Inps, con il messaggio 2504/2006, ha precisato che si verificano le condizioni in capo all'ex coniuge divorziato per il diritto alla pensione di reversibilità, nel caso in cui sia avvenuto il riconoscimento, da parte del tribunale, dell'assegno divorzile previsto dall'articolo 5 della legge 898/70. Pertanto, le domande di reversibilità presentate da ex coniugi divorziati dovranno essere corredate dalla sentenza da cui risulti l'effettiva titolarità dell'assegno divorzile. Nel caso di concorso del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile con coniuge superstite, spetterà alle sedi Inps procedere a ripartire le prestazioni in base a quanto stabilito dal giudice, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Obbligo di istruzione e assegno di inclusione: pubblicato il decreto attuativo

04/06/2025

Bonus giovani e donne: il vademecum dei Consulenti del lavoro

04/06/2025

Tassazione degli utili percepiti da società semplice

04/06/2025

Contributo di solidarietà 2023: derivati speculativi nel calcolo del patrimonio netto

04/06/2025

PEX: l’esenzione si applica anche in caso di immobile in costruzione

04/06/2025

Contributi a fondo perduto per il turismo negli Appennini: domande da giugno

04/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy