Reversibilità all’ex coniuge solo con assegno divorzile

Pubblicato il 27 gennaio 2006

L'Inps, con il messaggio 2504/2006, ha precisato che si verificano le condizioni in capo all'ex coniuge divorziato per il diritto alla pensione di reversibilità, nel caso in cui sia avvenuto il riconoscimento, da parte del tribunale, dell'assegno divorzile previsto dall'articolo 5 della legge 898/70. Pertanto, le domande di reversibilità presentate da ex coniugi divorziati dovranno essere corredate dalla sentenza da cui risulti l'effettiva titolarità dell'assegno divorzile. Nel caso di concorso del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile con coniuge superstite, spetterà alle sedi Inps procedere a ripartire le prestazioni in base a quanto stabilito dal giudice, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.  

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