Riallineamento ex 128 Tuir

Pubblicato il 02 settembre 2009

Una risoluzione agenziale sulla tassazione di gruppo, la 244/E/2009 dell’1 settembre, risolve la questione concernente l’ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 128 del TUIR, che stabilisce che “fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, (…), dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze”.

Il fine della previsione normativa di cui all’articolo 128 del TUIR è evitare che le società del gruppo godano di un doppio beneficio: pregressa svalutazione fiscale della partecipazione, a vantaggio della consolidante, e utilizzo della fiscal unit della perdita della controllata.

Il riallineamento segue dunque le due fasi della determinazione delle svalutazioni rilevanti (consolidante) e della rettifica dei valori (consolidata), che possono non coincidere nel momento in cui le svalutazioni effettuate dalla consolidante rientrino tra le deducibili per quinti (come nel caso all'attenzione delle Entrate).

L’Agenzia fiscale precisa in merito che, per la consolidante, le svalutazioni pregresse dedotte per quinti rilevano per intero ai fini del riallineamento da consolidato nazionale; viceversa, le rettifiche a carico della consolidata dovranno tener conto delle sole quote non ancora dedotte.

Alessia Lupoi

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