Ricongiungimenti, esame del Dna

Pubblicato il 01 agosto 2008

Con lo schema del Dlgs che sarà approvato oggi dal Governo, viene modificato l'art. 29 della legge Bossi-Fini. In base al nuovo 1° comma, in caso di dubbi sulla presenza dei requisiti di legge, l'immigrato che voglia ottenere il ricongiungimento familiare dovrà sottoporsi all'esame del Dna, che verrà effettuato a sue spese. Per ottenere il visto di ingresso, ora rilasciato entro 180 giorni, il coniuge che non sia legalmente separato dovrà aver compiuto i 18 anni, mentre in caso di figli maggiorenni è necessario che la possibilità di provvedere alle esigenze indispensabili dipenda da invalidità totale. I genitori ultrasessantacinquenni, inoltre, dovranno avere una assicurazione sanitaria o essere iscritti al Ssn. Tra i motivi di allontanamento degli stranieri, sono stati introdotti la mancata richiesta di carta di soggiorno e di iscrizione anagrafica, l'aver commesso reati contro la morale pubblica e buon costume; aumentate anche le pene in caso di violazione del divieto di reingresso in Italia. Ora l'immigrato espulso che presenti domanda di protezione internazionale verrà trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione. Viene, infine, abrogata l'autorizzazione prefettizia a rimanere nel territorio dello stato.

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