Sgravio contributivo per contratti di solidarietà, domande distinte per accordi diversi

Pubblicato il 28 novembre 2017

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 19 del 27 novembre 2017, ha integrato le istruzioni impartite con la circolare n. 18/17 con cui ha fornito istruzioni per la concessione della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà.

Più nello specifico, il Ministero, con riferimento alla modalità di applicazione della riduzione contributiva, aveva specificato che era possibile usufruire del beneficio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà.

Con la nuova circolare viene adesso chiarito che lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria nello stesso previsto.

Tuttavia, in caso di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

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