Riduzioni per la Cigs prorogata

Pubblicato il 15 marzo 2007

L’Inps, con la circolare n. 57/2007, fornisce le istruzioni per operare la riduzione nei casi di successive proroghe dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità. I trattamenti in deroga sono concessi a favore dei lavoratori delle imprese non destinatarie degli interventi di cigs e mobilità previsti dalla legge 223/91, secondo quanto ormai avviene da alcuni anni tramite il disposto delle diverse leggi Finanziarie. Anche per il 2007, quindi, la legge 296/06 ha previsto l’erogazione dei suddetti trattamenti in deroga e, come per le precedenti Manovre, anch’essa ha stabilito una riduzione dei trattamenti in caso di proroga e, precisamente, una riduzione del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% nelle proroghe successive (comma 1190, articolo 1). Il ministero del Lavoro ha deciso così di destinare a ciascuna Regione determinate risorse, a carico del Fondo dell’occupazione previsto dal sopra citato comma 1190, concordate a livello ministeriale per gestire casi di crisi occupazioni, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. In merito, l’Inps precisa che il Lavoro ha chiarito che le riduzioni non vanno operate in caso di prima proroga di mobilità ordinaria scaduta. Inoltre, le varie Sedi, prima di disporre i pagamenti a favore dei lavoratori indicati negli elenchi sottoscritti a livello locale, dovranno verificare l’esistenza dei requisiti necessari per il pagamento dei trattamenti in questione.    

L’Istituto previdenziale aveva già affrontato in passato l’argomento e, nello specifico, nel messaggio n. 30861/2006 aveva precisato, a parziale modifica del suo precedente indirizzo operativo, che secondo l’orientamento del ministero del Lavoro le riduzioni devono essere applicate trascorsi 12 mesi continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore. Come ulteriore chiarimento l’Inps precisa ora che, al fine del decorso di tale periodo di 12 mesi oltre il quale va applicata la riduzione, in esso possono essere ricompresi anche i periodi non continuativi.

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