Rimborsi per rivalutazioni di partecipazioni e terreni, scade il termine per le richieste

Pubblicato il 04 maggio 2012 E' il 14 maggio 2012 il termine ultimo per presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di partecipazioni o terreni, in caso di seconda rivalutazione con versamento integrale di quanto già versato nella prima.

Secondo quanto disposto nell'articolo 7, comma 2, lettera gg), del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011, e commentato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 47 del 24 ottobre 2011, è possibile presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14 maggio 2011 qualora sia scaduto, all'entrata in vigore del decreto, il termine di 48 mesi dalla data di versamento dell'imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata.

Quanto disposto dal DL n. 70/2011 vale anche per i giudizi in corso e per i versamenti relativi alla prima rivalutazione eseguita facente riferimento alla legge n. 448/2001.

APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy