Rimborso dell’imposta allargato

Pubblicato il 06 dicembre 2006

, sez. X, nella sentenza n. 51/2006, ha di fatto sancito gli effetti non perentori (nei limiti però della “ragionevolezza”) della disposizione contenuta nell’articolo 17 del Dpr n. 633/72, in tema di nomina del rappresentante fiscale in Italia da parte di un soggetto non residente. La conclusione a cui è giunto il collegio di appello, confermando la tesi del giudice di primo grado, è che il ritardo nei limiti ragionevoli, rispetto alla fatturazione dell’operazione, con cui un soggetto non residente nomina il proprio rappresentante fiscale in Italia, non legittima il diniego al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto. Il rigido disposto dell’articolo 17 del decreto Iva, nella parte in cui sancisce che “la nomina del rappresentate fiscale è comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione”, sembra non trovare riscontro nella reale intenzione del legislatore, nel senso che la disposizione sembra volta a disciplinare più i profili probatori che quelli costitutivi del rapporto in questione. Pertanto, il ritardo configura, al massimo, un’irregolarità formale che non incide in alcun modo sul diritto al rimborso dell’imposta.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bullismo e cyberbullismo: nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale

02/07/2025

Tutela penale degli animali: legge in vigore

02/07/2025

Patente a crediti: dal 10 luglio nuove funzionalità nel portale INL

02/07/2025

Sicurezza sul lavoro: novità dal nuovo accordo interconfederale

02/07/2025

Bonus mamme 2025–2026: guida comparativa ai benefici

02/07/2025

730/2025, nuovi criteri per controlli preventivi sui rimborsi fiscali

02/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy