Rimborso Iva, i subappaltatori edili inaugurano la corsia preferenziale

Pubblicato il 03 aprile 2007

Un decreto a firma del vice dell’Economia che porta data 22 marzo 2007 – G.U. n. 76 del 31.3 – attua le disposizioni correttive dell’articolo 38-bis del dpr 633/72, introdotte con il comma 308 della Legge Finanziaria in atto. Il provvedimento identifica i beneficiari delle innovate regole nei soggetti che effettuano, in modo prevalente nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 17, comma sei, lettera a), del precitato decreto presidenziale. Ovvero, coloro i quali rendono prestazioni di servizi di subappalto nell’Edilizia senza esercitare la rivalsa del tributo, che è auto-applicato dai committenti adoperando il meccanismo del reverse-charge, o inversione contabile.

L’aggiunta del comma 9 al detto articolo 38-bis, concernente la disciplina dei rimborsi Iva, ha introdotto nel sistema, consentendo così una corsia preferenziale, la previsione che a mezzo di decreti dell’Economia vengano individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni rese, le categorie di contribuenti verso cui i rimborsi del primo e del secondo comma – ossia annuali ed infrannuali (o trimestrali) – sono eseguiti in via prioritaria, non oltre tre mesi dalla richiesta. Non è tutto: le somme spettanti saranno erogate in tre mesi dalla richiesta.  

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