Rimborso o compensazione del credito Iva. Quello trimestrale cedibile dal 2020

Pubblicato il 01 agosto 2019

La presenza di un saldo a credito che scaturisce dalla dichiarazione annuale, fa sì che tale importo si possa computare in detrazione nell’anno successivo a quello di riferimento e utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche nel corso dell’anno. Può essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi, contributi e premi a debito, tramite il modello F24, sempre a partire dall’anno successivo di riferimento, oppure può essere richiesto a rimborso (in tutto o in parte), qualora sia cessata l’attività o sussistano particolari condizioni previste dalla legge. Anche chi presenta un saldo Iva a credito trimestrale può, in presenza di determinati requisiti, chiedere il rimborso e/o effettuare la compensazione nel modello F24 del credito Iva maturato nel primo, secondo e terzo trimestre, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione dell’imposta (mensile o trimestrale). Con riferimento ai crediti Iva trimestrali, quest’anno in particolare è stata prevista dal decreto crescita la possibilità della cessione del credito a partire dal prossimo anno (2020). Si ricorda che la cessione del credito Iva, fino ad oggi, è consentita solo per quello annuale e può avvenire solo se lo stesso risulta chiesto a rimborso nella dichiarazione, osservando le disposizioni di cui all’articolo 69 del R.D. 2440/1923.

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