Risarcimenti con prescrizione ampia

Pubblicato il 21 novembre 2008

Le Sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza n. 27337 del 18 novembre scorso, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sui termini prescrizionali in caso di risarcimento danni da illecito civile, previsto dalla legge anche come reato. Rivista la precedente posizione che prevedeva la concessione di un termine breve a chi chiedesse il risarcimento senza presentare querela (sentenza n. 5121 del 2002), è stata ora riconosciuta, anche all'azione di risarcimento, l'applicazione della più lunga prescrizione prevista per il reato, “a condizione che il giudice civile accerti, con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorra dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947 c.c., a tenore del quale se il fatto è considerato dalla legge come reato, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Frontalieri. Corte di giustizia UE: stessi diritti dei lavoratori residenti

17/05/2024

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al SUD 2.0 cumulabili con NASpI e SFL

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy