Risparmio energetico a doppia via

Pubblicato il 04 dicembre 2006

La legge Finanziaria 2007 prevede nuove detrazioni per il risparmio energetico (commi dal 66 all’82 dell’articolo 18) che si presentano come un’alternativa, più conveniente per il contribuente, rispetto al 36%, dato che esse non sono circoscritte alle abitazioni o comunque ai condomini con prevalente destinazione residenziale. A tal proposito si può ricordare come gli interventi complessi per la riduzione di costi possono accedere al beneficio più elevato del 55%, così come anche la sostituzione della caldaia con un modello a condensazione può essere fatta rientrare nella nuova detrazione.

Vantaggi permangono anche per le ristrutturazioni in generale. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, è infatti prevista la proroga per tutto il 2007 dello sconto Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia ed è confermata l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria comprese (commi 104 -105 dell’articolo 18 del Dl Finanziaria 2007). Per le detrazioni sono applicabili, cioè, le regole fissate lo scorso agosto dall’articolo 35, commi 19 e 35-quater del Dl 223/06, che le limitava al 31 dicembre 2006. Anche se l’agevolazione è ora rinnovata, la legge Finanziaria fissa però a 48 mila euro per unità contributiva (e non per contribuente) il limite massimo di spesa detraibile. Inoltre, la detrazione Irpef del 36% spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Il beneficio spetta anche al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, pur se non è proprietario dell’immobile. Analogo discorso vale per il semplice affittuario, purchè abbia un contratto d’affitto regolarmente registrato e gli estremi della registrazione siano indicati nell’apposita casella del modello di comunicazione.

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