Risponde chi firma

Pubblicato il 19 febbraio 2009

La Corte di cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 7044 del 18 febbraio 2009, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta impartita dai giudici di merito nei confronti di un amministratore di fatto di una società di Ascoli Piceno che era solito firmare tutte le bolle di consegna. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, “Nei reati di bancarotta in ambito societario, soggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto, come nella specie, le funzioni di amministratore, poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed analoga funzione esercitata in via di fatto”. Questa funzione, si legge nella sentenza, può essere ricavata “dall'inserimento del soggetto, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi”. In definitiva, anche il factotum è responsabile penalmente nonostante, a statuto, l'amministratore sia altro soggetto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

INPS: CIS per la consultazione delle integrazioni salariali

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni

23/03/2026

Regime impatriati: ok a smart working con datore estero e bonus figli al 40%

23/03/2026

Ambasciate e consolati: nuove regole per la gestione del lavoro nel triennio 2026–2028

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy