Risponde chi firma

Pubblicato il 19 febbraio 2009

La Corte di cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 7044 del 18 febbraio 2009, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta impartita dai giudici di merito nei confronti di un amministratore di fatto di una società di Ascoli Piceno che era solito firmare tutte le bolle di consegna. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, “Nei reati di bancarotta in ambito societario, soggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto, come nella specie, le funzioni di amministratore, poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed analoga funzione esercitata in via di fatto”. Questa funzione, si legge nella sentenza, può essere ricavata “dall'inserimento del soggetto, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi”. In definitiva, anche il factotum è responsabile penalmente nonostante, a statuto, l'amministratore sia altro soggetto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di Libertà: nuove domande dal 12 maggio 2025

08/05/2025

TFR mensile, il no definitivo: Cassazione e INL chiudono ogni spazio interpretativo

08/05/2025

Web Tax: saldo 2024 in scadenza e nuove regole acconto 2025

08/05/2025

Decreto correttivo bis: cosa cambia per CPB, adempimenti e sanzioni

08/05/2025

Sempre più vicino l'avvio del Portale nazionale del sommerso

08/05/2025

Stranieri: sì al lavoro nelle more della conversione del permesso

08/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy