RITA: i chiarimenti COVIP

Pubblicato il 27 marzo 2017

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento, la possibilità di fruire della c.d. “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA).

La COVIP, in data 22 marzo 2017 ha fornito le indicazioni operative in merito a tale nuova misura, che, si rammenta, troverà applicazione in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

In primo luogo - evidenzia la Commissione - l’istituto riguarda i soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; sono escluse le forme in regime di prestazione definita.

Quindi, gli iscritti alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, in possesso di determinati requisiti che cessino dal rapporto di lavoro, potranno su base volontaria anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso la forma stessa, per fruire di un anticipo pensionistico della durata massima di 3 anni e 7 mesi.

Tali soggetti potranno chiedere l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio.

La RITA consiste nell’erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto e spetterà all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di RITA potendo la stessa gravare sull’intero importo della posizione individuale o su una sua porzione.

Le forme dovranno, quindi, consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.

Chiarisce, inoltre, la nota COVIP prot. n. 1174 del 22 marzo 2017 che qualora non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, l’iscritto conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

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