Rivalutazioni, fissati i codici per l’imposta sostitutiva

Pubblicato il 26 maggio 2006

I nuovi codici tributo resi noti con risoluzione delle Entrate numero 75 (25 maggio 2006), vanno utilizzati da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali che intendono rivalutare il costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2005 e che devono provvedere, entro il prossimo 30 giugno, alla redazione e asseverazione della perizia di stima nonché al pagamento della relativa imposta sostitutiva o della prima rata di essa tramite modello F24. Il codice 8055 riguarda la rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati; il codice 8056 riguarda la rideterminazione dei valori d’acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. L’imposta sostitutiva – rateizzabile sino a un massimo di tre rate annuali di eguale importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 3 per cento annuo - è pari al 2% per le partecipazioni non qualificate, al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dimissioni per fatti concludenti: la parola al tribunale di Ravenna

15/12/2025

Saldo IMU 2025 in scadenza

15/12/2025

Terzo settore e IVA: le novità del decreto

15/12/2025

Cessione della clientela: quale tassazione applicare?

15/12/2025

Pagamenti ai professionisti: CNF e UCPI contro il blocco dei compensi

15/12/2025

Credito d’imposta ZES e ZLS: fissate le percentuali definitive

15/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy