Ruoli sospesi al contagocce

Pubblicato il 30 marzo 2009 Dall’analisi del contenzioso presso le Commissioni provinciali emerge l’influenza della crisi economica che attraversa il Paese. Si registra, infatti, un aumento delle richieste (dal 2005 al 2007 sono raddoppiate) di sospensione dell’atto impugnato, che accorda al contribuente uno slittamento (90 giorni) della pretesa erariale. Tuttavia solo un contribuente su dieci riesce ad ottenere l’iscrizione a ruolo del solo 50% della maggiore imposta richiesta dal Fisco. Entrando nel merito viene spiegato che la possibilità della domanda cautelare deriva dall’articolo 47 del Dlgs 546/92. La richiesta può essere avanzata se dall’esecuzione dell’atto può derivare danno grave e irreparabile: ad esempio allorché la persona fisica o l’impresa sia già fortemente esposta in banca e a fronte di un’iscrizione provvisoria a ruolo potrebbe essere soggetta al pignoramento dei beni aziendali, con evidente compromissione dell’attività svolta, o costretta allo smobilizzo di proprietà immobiliari per poi scoprire nel contenzioso che la pretesa erariale era infondata. Nell’articolo ci si chiede se, in tempi di crisi come questi, non si debba tornare all’iscrizione a ruolo provvisoria pari ad un terzo della maggiore imposta accertata come era prima del 1996, data in cui è stata introdotta la misura cautelare in oggetto. L’eventuale rilancio del contenzioso sarebbe comunque scongiurato dagli ultimi strumenti deflattivi istituiti dal Governo.
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