Sì alla “motivazione unica”

Pubblicato il 03 luglio 2008 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14814 del 4.6.08, hanno chiarito che il giudice tributario può adottare un’unica motivazione per decidere più cause tra loro connesse, purché la motivazione utilizzata per relationem riproduca i contenuti sostanziali della pronuncia in modo da essere oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della controversia che è sub iudice. Secondo i giudici di legittimità, la motivazione per relationem è nulla se è pronunciata in un unico processo - in caso di litisconsorzio necessario - ovvero se il processo viene sospeso in attesa della decisione del procedimento connesso.
Ai rimedi previsti dal legislatore (riunione dei procedimenti connessi o sospensione del giudizio dipendente) si aggiunge, dunque, quello eccezionalmente consentito dalla giurisprudenza dell’adozione della motivazione per relationem, sempre che le parti possano rendersi conto delle ragioni che stanno alla base della decisione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy