Sanzioni, praticanti come gli avvocati

Pubblicato il 10 maggio 2008 Anche i praticanti sono soggetti alle norme deontologiche forensi e, al pari degli avvocati, possono essere sospesi; se poi, nel frattempo, hanno superato l’esame di stato, non possono esercitare come avvocati almeno fino a quando non abbiano scontato interamente la sanzione disciplinare della sospensione (C. Cass., S.U., n. 9166/2008). Durante il praticantato la sospensione la suddetta sanzione trova applicazione come sospensione della pratica e dell’eventuale esercizio del patrocinio.
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