, con la sentenza n. 20164 del 2007, interviene in merito al presunto comportamento antisindacale da parte di una società stabilendo che è permesso al datore di lavoro limitare gli effetti di uno sciopero sostituendo le persone che si astengono dal lavoro con altri dipendenti provenienti da altre unità produttive. Tale comportamento, infatti, ha lo scopo di ridurre le conseguenze dell’astensione con una misura di carattere “difensivo”. Non viola l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori il sondaggio effettuato preventivamente dall’azienda tra i dipendenti sull’adesione o meno se non formulato in maniera intimidatoria: i dipendenti fino all’ultimo possono scegliere liberamente se aderire.
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