Scomputo della ritenuta anche con la sola fattura

Pubblicato il 20 marzo 2009 Nel corso del I° Congresso dei dottori commercialisti che si è tenuto a Torino lo scorso 13 marzo, il direttore delle Entrate, Attilio Befera, aveva tranquillizzato i professionisti che chiedevano chiarimenti in merito allo scomputo delle ritenute che non erano certificate dal sostituto d’imposta. Lo stesso direttore aveva anticipato che le ritenute sono scomputabili, allegando una prova del bonifico bancario o documento simile, con la relativa fattura. Il chiarimento ufficiale è venuto con la risoluzione n. 68/E/2009, in cui si ribadisce che il contribuente può scomputare le ritenute subite, se è in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite l’esibizione della fatture e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, a conferma dell’importo netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura. In caso di controllo formale, alla fattura e alla documentazione bancaria, di cui sopra, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara che il pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata e che a fronte della stessa non vi siano stati altri pagamenti da parte del sostituto.
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