Sconto Irap, limiti da definire

Pubblicato il 07 gennaio 2009 L’articolo 6 del dl 185/08 introduce la deducibilità parziale dell’Irap ai fini delle imposte dirette. Il primo comma decreta la deducibilità a regime dal reddito dell’imposta regionale nella misura forfettaria del 10 per cento, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008. Il secondo comma prevede poi il diritto al rimborso dell’Irpef o dell’Ires per i contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso per la quota delle imposte sui redditi corrispondente all’Irap assolta sugli interessi passivi e spese per il personale dipendente. In questo caso sembra che il limite forfettario del 10 per cento dell’Irap non costituisca la somma deducibile, bensì l’importo rimborsabile. Dubbi investono l’applicazione del forfait anche per i costi non sostenuti. Assonime (circolare 59 del 10 dicembre 2008) afferma si tratti di una deduzione dal reddito del 10 per cento dell’Irap a forfait. Ci si chiede se la deduzione spetti anche quando il soggetto passivo non abbia effettivamente sostenuto spese per il personale dipendente e interessi passivi.
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