Pubblicato il 22 aprile 2005
La circolare agenziale n. 15/2005 chiarisce le ipotesi che evitano l'applicazione ai Caf delle sanzioni previste dall'articolo 39 del Dlgs n. 241/1997 per il visto di conformità o l'asseverazione infedele. Se, ad esempio, gli scontrini farmaceutici non sono più leggibili, non si applica alcuna sanzione al Caf che possiede la fotocopia degli scontrini o del modello 730-2 analiticamente compilato. Il Caf è sollevato dalla sanzione anche quando viene smarrita totalmente o parzialmente la documentazione fiscale e il contribuente assume la relativa responsabilità.
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